Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20311 del 17/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20311 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
MARTINOTTA MARTINO n. a Corteno Golgi il 26/4/1966
avverso la sentenza resa in data 7/02/2013 dalla Corte d’Appello di Brescia
-dato atto del rituale avviso alle parti;
-sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Brescia confermava la decisione del locale
Tribunale- Sezione Distaccata di Breno- che aveva riconosciuto l’imputato colpevole della
ricettazione di una motoslitta condannandolo, previa concessione delle attenuanti generiche,
alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 600,00 di multa, condizionalmente sospesa.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo la
violazione di legge con riguardo all’applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen. sia in relazione al
decorso del termine prescrizionale massimo per il delitto contestato che all’affermazione di
responsabilità del prevenuto.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze proposte. I rilievi in
punto di conferma del giudizio di responsabilità appaiono destituiti di fondamento, avendo la
Corte territoriale richiamato a giustificazione della reiezione del gravame difensivo la piena
attendibilità delle dichiarazioni delle testi Cerini ed Inversini in ordine all’acquisto della
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Data Udienza: 17/04/2018
motoslitta dall’imputato, regolato mediante il rilascio di assegni bancari, senza che abbia rilievo
il mancato accertamento di chi materialmente ebbe a porli all’incasso. Il giudizio di attendibilità
dei testi escussi appare solo genericamente aggredito dal ricorrente sulla base di rilievi che
eludono il confronto con le motivazioni delle concordi sentenze di merito, che hanno
adeguatamente scrutinato le emergenze dichiarative acquisite, in assenza di profili di illogicità
manifesta.
3.1 Quanto all’eccezione di prescrizione, deve rilevarsi che la causa estintiva è maturata in
sede in considerazione dell’inammissibilità dell’impugnazione che osta all’instaurazione del
contraddittorio di legittimità.
4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni
d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 17 aprile 2018
epoca successiva all’emissione della sentenza d’appello e non è utilmente invocabile in questa