Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20310 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20310 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da
1) CHICHIZOLA VITTORIO n. a Genova il 18/1/1966
2) QUATTROCCHI FRANCESCO n. a Monza il 29/9/1975
avverso la sentenza resa in data 3/4/2017 dalla Corte d’Appello di Brescia
-dato atto del rituale avviso alle parti;
-sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Brescia confermava la decisione del GUP
presso il locale Tribunale che aveva riconosciuto gli imputati colpevoli dei reati loro
rispettivamente ascritti di rapina pluriaggravata e porto d’arma, condannando il Chichizola alla
pena di anni quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa e il Quattrocchi alla pena di anni tre
di reclusione ed euro 600,00 di multa.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Chichizola personalmente, deducendo la mancanza e
manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva, il
Quattrocchi, a mezzo del difensore, lamentando l’omessa motivazione in ordine ai criteri a
base della quantificazione della pena e la mancata valutazione della documentazione prodotta
dalla difesa.

1

Data Udienza: 17/04/2018

3. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza delle doglianze proposte che
costituiscono reiterazione di quelle introdotte in sede d’appello e motivatamente disattese sulla
scorta di un percorso argonnentativo privo di aporie e criticità logiche. La Corte territoriale,
infatti, ha ampiamente scrutinato i gravami difensivi, dando conto delle ragioni della loro
reiezione sia con riguardo alla sussistenza della recidiva qualificata in relazione alla posizione
del Chichizola, attesa l’ingravescente pericolosità denotata dalle modalità esecutive delle rapine
aggravate a giudizio, sia in relazione alla dosimetria della pena inflitta ai ricorrenti,
evidenziando come in entrambi i casi il trattamento sanzionatorio praticato sia rispondente

che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto congruamente giustificata in aderenza agli
esiti processuali e ai parametri dosinnetrici di cui all’art. 133 cod.pen.
4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni
d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilè i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 17 aprile 2018

Il Consigliere estensore
Anna Maria De Santis

Il Presidente
enico Gallo

alla gravità dei fatti addebitati e alla capacità a delinquere dei prevenuti. Trattasi di valutazione

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