Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20308 del 17/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20308 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
GRISCA CONSTANTIN n. in Moldavia il 23/5/1977
avverso la sentenza resa in data 24/11/2016 dalla Corte d’Appello di Brescia
-dato atto del rituale avviso alle parti;
– sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Brescia confermava la decisione del locale
Tribunale che aveva riconosciuto il Grisca colpevole della ricettazione di una macchina
saldatrice condannandolo, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena
di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo la
violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo: a) all’affermazione di
responsabilità per il delitto di ricettazione e all’omessa derubricazione nelle ipotesi ex artt. 624
bis o 712 cod.pen; 2) al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648,
comma 2,cod.pen.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze proposte che
costituiscono reiterazione di quelle introdotte in sede d’appello e motivatamente disattese sulla
scorta di un percorso argomentativo privo di aporie e criticità logiche. La Corte territoriale è,
1
g.Q9A
Data Udienza: 17/04/2018
infatti, pervenuta alla reiezione del gravame difensivo argomentando sulla concludenza delle
emergenze processuali dalle quali risulta sia la provenienza furtiva del bene che l’offerta in
vendita da parte del prevenuto a Guerini Luca, mentre il Grisca spontaneamente riferiva alla
P.g. ( dichiarazione consacrata nell’annotazione acquisita in atti con il consenso delle parti) di
aver acquistato la saldatrice da un ignoto, a non precisate condizioni, presso la Stazione di
Brescia. In conseguenza la sentenza impugnata ha evidenziato l’impossibilità di accedere
all’invocata riqualificazione, difettando elementi che consentano da ascrivere al ricorrente la
diretta commissione del furto ovvero l’incauto acquisto del bene in ragione delle modalità
Alla luce del valore di mercato del macchinario la Corte disattendeva l’ulteriore richiesta di
riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 comma 2 cod.proc.pen.La
giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la “particolare tenuità”, nel delitto di
ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità
dell’azione, la personalità dell’imputato e il valore economico della “res” ( ex multis, Sez. 2, n.
42866 del 20/06/2017, P.G. in proc. Gavitone, Rv. 271154). Nella specie, la Corte territoriale
ha correttamente valutato come non modesto il valore del veicolo ricettato, offerto in vendita
al Guerini per euro duemila.
4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni
d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 17 aprile 2018
Il Consigliere estensore
Anna Maria De Santis
Il Presidente
enico Gallo
usuali di commercializzazione dello stesso attraverso rivenditori autorizzati e del prezzo.