Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20308 del 10/02/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20308 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

Data Udienza: 10/02/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CRACOLICI FRANCESCO N. IL 10/01/1976
CRACOLICI DOMENICO N. IL 21/04/1982
ANDRACCHI ANGELO N. IL 30/10/1974
avverso la sentenza n. 36872/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 04/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la p e civile, l’Avv
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RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza del 4 luglio 2013, n. 40071/2013, questa Corte di

Cassazione, Sezione Seconda, ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati, tra
gli altri, da Andracchi Angelo, Cracolici Francesco e Cracolici Domenico avverso
la sentenza del 12 gennaio 2012 della Corte d’Appello di Catanzaro, in relazione
a violazioni della legge sugli stupefacenti (capo A) e della legge sulle armi (capo
B).

difensore di fiducia di Andracchi Angelo, l’Avv. Rocco Domenico Ceravolo,
difensore di fiducia di Cracolici Francesco, e l’Avv. Guido Contestabile, difensore
di fiducia di Cracolici Domenico, e ne hanno chiesto la correzione ex art. 625-bis
cod. proc. pen. per gli stessi identici motivi, che – per economia – si riportano
congiuntamente:
2.1. per errore di fatto, avendo questa Corte di cassazione, nel dichiarare
inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza del 12 gennaio 2012 della
Corte d’Appello di Catanzaro, ritenuto manifestamente infondato il motivo
attinente all’intervenuta prescrizione del reato di cui al capo B), dando atto che
si tratta di armi clandestine, laddove, a tenore di contestazione, la condotta ha
ad oggetto soltanto armi comuni da sparo; analogamente a quanto già deciso dal
Tribunale di Vibo Valentia con riguardo alla posizione di Idà Davide – concorrente
nello stesso reato giudicato separatamente -, la Corte avrebbe infatto dovuto
dichiarare il reato estinto per prescrizione;
2.2, per errore di diritto quanto alla utilizzabilità del compendio intercettivo,
stante le tre pronunce della Suprema Corte di segno contrastante intervenute in
questo stesso procedimento.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.
L’Avv. Rocco Domenico Ceravolo, difensore di fiducia di Cracolici Francesco,
ha insistito per l’accoglimento dei motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto con riguardo al primo motivo di
doglianza, con conseguente correzione, nei termini di cui al dispositivo, della
sentenza impugnata.
2. In linea generale occorre premettere che il ricorso straordinario per
errore di fatto è ammissibile quando la decisione della Corte di cassazione sia la
conseguenza di un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco, e
2

2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorso l’Avv. Bruno Ganino,

non anche quando il preteso errore derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o
di circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. 6, n. 28269 del 28/05/2013,
P., Rv. 257031; Sez. 6, n. 12124 del 30/01/2004, Loggia Rv. 228336). L’errore
di fatto che può essere fatto valere con il ricorso straordinario previsto dall’art.
625-bis cod. proc. pen. consiste in una svista che implica il travisamento di una
determinata circostanza, e non ricorre quando la Corte Suprema abbia invece
adottato una interpretazione, eventualmente erronea, di dati di fatto
correttamente rilevati. Ed invero, come questa Corte ha chiarito a Sezioni Unite,

rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo,
non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso
dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Cass. Sez. U,
n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527).
3. Passando alla disamina del caso di specie, come si evince dalla rubrica
delle sentenze di merito e dalla stessa sentenza di questa Corte, Sezione
Seconda, del 4 luglio 2013 (con la quale sono stati dichiarati inammissibili i
ricorsi degli odierni ricorrenti), Andracchi Angelo, Cracolici Francesco e Cracolici
Domenico sono imputati della violazione della legge sulle armi per illecita
detenzione, cessione a scopo di lucro e porto in luogo pubblico di “armi comuni
da sparo”, sub capo B) della rubrica. Mette conto porre in evidenza come, avuto
riguardo alle risultanze degli atti, agli imputati non risulti essere mai stata
contestata la fattispecie ai sensi dell’art. 23 I. n. 110/1975 (arma clandestina).
Si appalesa dunque frutto di un errore di fatto, di una “svista che implica il
travisamento di una determinata circostanza”, la ritenuta sussistenza nella
specie della fattispecie delle armi clandestine, avendo riguardo alla quale 941
questa Corte di cassazione ha ritenuto non maturato il termine di prescrizione
del reato sub capo B).
Rilevato in modo corretto il tenore della suddetta contestazione, avuto
riguardo al tempus commissi delicti ed al disposto degli artt. 157 e seguenti cod.
pen., il reato ascritto ai ricorrenti si appalesa in effetti prescritto.
4. Il secondo motivo è assorbito ed in ogni caso non deliberabile in questa
sede, invocandosi da parte dei ricorrenti una diversa soluzione quanto alla
utilizzabilità delle intercettazioni e, dunque, una diversa decisione in punto di
diritto, integrante – in ipotesi – un errore di giudizio non emendabile con il
mezzo straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
5. La sentenza impugnata deve pertanto essere revocata sul punto e la
sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro del 12 gennaio 2012 deve essere
annullata senza rinvio nei confronti Cracolici Francesco, Cracolici Domenico e
Andracchi Angelo limitatamente al reato di cui al capo B), come rispettivamente
3

qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata

contestato e ritenuto, perché estinto per prescrizione con eliminazione delle
corrispondenti pene inflitte.

P.Q.M.

Visto l’art. 625-bis cod. proc. pen. revoca la sentenza di questa Corte, Sezione
Seconda Penale, n. 40071/13 del 4 luglio 2013 limitatamente alle posizioni di
Cracolici Francesco, Cracolici Domenico e Andracchi Angelo;

Catanzaro del 12 gennaio 2012, annulla senza rinvio tale sentenza nei confronti
di Cracolici Francesco, Cracolici Domenico e Andracchi Angelo limitatamente al
reato di cui al capo B) come rispettivamente contestato e ritenuto, perché
estinto per prescrizione ed elimina le corrispondenti pene inflitte; rigetta nel
resto i ricorsi.

Così deciso in Roma il 10 febbraio 2015

Il consigliere estensore

sul ricorso proposto dai predetti avverso la sentenza della Corte d’Appello di

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