Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20304 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20304 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
MANGONE AMEDEO n. a Milano il 12/7/1968 , p.o. nel proc. iscritto al n. 16/4431 Gip del
Tribunale di Monza nei confronti di Brambilla Maria Grazia,avverso l’ordinanza di archiviazione
in data 9/12/2016
– dato atto del rituale avviso alle parti;
– sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis;
-letta la memoria difensiva depositata nell’interesse dell’indagata Brambilla Maria Grazia
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Gip del Tribunale di Monza disponeva l’archiviazione del
procedimento iscritto a carico di Brambilla Maria Grazia per il reato di truffa su querela del
Mangone, rilevando la palese tardività della querela e, comunque, l’assenza nei fatti esposti di
artifizi e raggiri atti ad integrare la fattispecie ex art. 640 cod.pen.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il Mangone a mezzo del difensore, deducendo la
violazione del contraddittorio sostanziale, avendo il Gip ignorato le argomentazioni svolte
nell’atto di opposizione, con particolare riguardo alla tempestività della querela ovvero alla
ricorrenza di aggravanti che rendono l’illecito procedibile d’ufficio, alla ravvisabilità nei fatti
degli artifizi e raggiri postulati dalla fattispecie e dell’ ulteriore reato di appropriazione indebita,
nonché alla pretermissione dell’attività integrativa d’indagine segnalata dall’opponente.

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Data Udienza: 17/04/2018

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. Alla stregua del
prevalente, e dal Collegio condiviso, insegnamento di legittimità l’ordinanza di archiviazione è
impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma sesto dell’art. 409 cod. proc. peri., il
quale rinvia all’art. 127, comma quinto, dello stesso codice, che sanziona con la nullità
l’inosservanza delle sole norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di
consiglio (Sez. 3, n. 50350 del 19/10/2016 , P.O. in proc. P, Rv. 268388; Sez. 4, n. 51557 del
16/11/2016 , P.O. in proc. Ricci e altri, Rv. 268343; Sez. 6, n. 52119 del 14/11/2014 , P.O. in

A tanto consegue che il provvedimento di archiviazione può essere impugnato in sede di
legittimità solo nei casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio
formale mentre non è consentita la deduzione di motivi concernenti il merito della notitia
criminis , vizi di motivazione, comunque attengiantesi, ovvero pretese violazioni di regole
processuali nella fase delle indagini preliminari. Nella specie, dato atto che l’udienza camerale
si è ritualmente tenuta in data 10/11/2016, il ricorrente censura il merito del provvedimento,
revocando in dubbio la correttezza delle valutazioni operate in ordine all’infondatezza della
notizia di reato, versante che esula dal perimetro del sindacato di legittimità, essendo il giudice
del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni
dell’organo titolare dell’accusa e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione
(Sez. 7, n. 28532 del 18/05/2017 , P.O. in proc. Recano e altro, Rv. 270469; Sez. 6, n. 23048
del 04/04/2017, P.O. in proc. Magliola, Rv. 270488).

4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni
d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 17 aprile 2018

Il Consigliere estensore
Anna Maria De Santis

Il Presidente

proc. c/ Ignoti, Rv. 261681).

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