Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20303 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20303 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
FIORI LORENZO n. a Sassari il 5/6/1995
avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Cagliari- Sezione Distaccata di Sassari-in data
22/2/2017
– dato atto del rituale avviso alle parti;
– sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Sassari, in parziale riforma della decisione del
Gip del locale Tribunale, ritenuta la sussistenza del delitto di lesioni gravi in luogo di quelle
gravissime contestate in relazione al capo B) della rubrica, determinava la pena nei confronti
del Fiori in anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per i delitti di
tentata rapina pluriaggravata e lesioni in danno di Alessandro Sannia, porto d’oggetti atti ad
offendere, tentato furto pluriaggravato, ricettazione ed evasione continuata.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo la
violazione degli artt. 81 cpv cod.pen. e 671 cod.proc.pen. nonchè la manifesta illogicità della
motivazione con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra il
delitto di tentata rapina e la ricettazione di un motorino che si assumono commessi nel
medesimo arco temporale e in rapporto di strumentalità.

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Data Udienza: 17/04/2018

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte territoriale ha motivatamente
disatteso la richiesta difensiva, evidenziando che l’episodio dell’aggressione e delle lesioni
patite dal Sannia è ben distinto dal punto di vista cronologico rispetto alle ulteriori
contestazioni, tra cui la ricettazione del motociclo, disconoscendo la riconducibilità degli illeciti
ad una originaria ed unitaria ideazione, giudizio che si sottrae a censura perché giuridicamente
corretto nella parte in cui enuclea i presupposti applicativi dell’istituto della continuazione, ed
adeguatamente motivato in ordine alla loro applicazione nella fattispecie a giudizio.

spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni
d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 17 aprile 2018

4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle

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