Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20302 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20302 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
IYSKHEEL RAHMATULLAH n. in Afghanistan 1/1/1991
avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. resa dal Tribunale di Bolzano in data 16/1/2017
– dato atto del rituale avviso alle parti;
– sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Bolzano, su concorde richiesta delle parti, applicava
all’imputato la pena di anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 800,00 di multa per i delitti di
rapina aggravata e violenza privata ascrittigli.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato personalmente, deducendo la violazione di
legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta sub A) alla
stregua di rapina e l’eccessività della pena inflitta.
3. Il ricorso è inammissibile. Infatti,in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per
cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi
in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto
al contenuto del capo di imputazione, dovendo -in particolare- escludersi l’ammissibilità
dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti
in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 7, n. 39600
1

0A,

Data Udienza: 17/04/2018

del 10/09/2015 , Casarin, Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Rv. 264153). Nella
specie, peraltro, le censure difensive sono del tutto generiche e non consentono di apprezzare
l’evidenza di profili distonici rispetto agli addebiti alla luce della puntuale motivazione del
provvedimento impugnato.
3.1 Analogamente irricevibili s’appalesano le doglianze sulla congruità della pena giacchè, una
volta che l’accordo tra l’imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la
sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo nel caso di pena illegale o per questioni

proc. pen. (Sez. 2, n. 7683 del 27/01/2015 , P.M. in proc. Duric e altri, Rv. 263431;Sez. 3, n.
10286 del 13/02/2013 , Matteliano, Rv. 254980).
4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni
d’esonero.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 17 aprile 2018

Il Consigliere estensore
Anna Maria De Santis

Il Presidente
enico Gallo

inerenti all’applicazione delle cause di non punibilità di cui all’art. 129, comma primo, cod.

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