Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20301 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20301 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
D’APUZZO GIUSEPPE n. a Battipaglia il 30/12/1954
avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Salerno in data 4/4/2017
-dato atto del rituale avviso alle parti;
-sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis

FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Salerno, in parziale riforma della decisione
del locale Tribunale, dichiarava l’estinzione per maturata prescrizione del delitto di ricettazione
ascritto al capo B); confermava il giudizio di penale responsabilità del D’Apuzzo per i fatti di
riciclaggio contestati sub A) e rideterminava la pena in anni quattro di reclusione ed euro
2.500,00 di multa.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo: a) la
violazione degli artt. 192, 533 cod.proc.pen. e il difetto di motivazione; b) la violazione dell’art.
648 bis cod.pen. e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata derubricazione del
delitto di riciclaggio in quello di ricettazione.
3.11 primo motivo è inammissibile in quanto tendente ad una non consentita rilettura dei
materiali processuali orientata in senso liberatorio, sollecitata, peraltro, attraverso il richiamo
testuale a scorci di deposizioni testimoniali e, quindi, con modalità non rispondenti ai requisiti
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Data Udienza: 17/04/2018

di autosufficienza del gravame quanto alla denunzia dei vizi motivazionali. Questa Corte ha
reiteratamente precisato che le doglianze relative alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.
riguardanti l’attendibilità dei testimoni dell’accusa, non essendo l’inosservanza di detta norma
prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere
dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.
pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del
provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame

08/03/2016 , De Angelis e altro, Rv. 266924).
Analogamente destituito di pregio è il secondo motivo giacchè la Corte ha operato puntuali
riferimenti giurisprudenziali a sostegno dell’impossibilità di qualificare la condotta ascritta al
prevenuto alla stregua del delitto di ricettazione, atteso che integra il delitto di riciclaggio lo
smontaggio e la successiva vendita, o riutilizzo in altro modo, dei singoli pezzi di
un’autovettura di provenienza delittuosa, pur se non muniti di codici identificativi suscettibili di
alterazione, in ragione della idoneità dell’indicata condotta ad ottenere l’occultamento della
provenienza del bene. (Sez. 2, n. 15092 del 02/04/2007, P.M. in proc. Morino e altri, Rv.
236354).
4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni
d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 17 aprile 2018

(Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 6, n. 13442 del

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