Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20300 del 17/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20300 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
SEMILIA SILVESTRE n. a Palermo il 10/11/1965
avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Palermo in data 28/3/2017
-dato atto del rituale avviso alle parti;
-sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione del locale
Tribunale che aveva riconosciuto l’imputato colpevole del delitto di truffa in danno di Mina
Domenico e Caldarera Anna, condannandolo alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione ed
euro 1.800,00 di multa.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo la
violazione di legge e il vizio di motivazione: a) in ordine al giudizio di responsabilità del Semilia
sia con riguardo all’identificazione del prevenuto come concorrente nell’addebito che alla
sussistenza della fattispecie; b) con riguardo alla dosimetria della pena, con particolare
riguardo alla sussistenza della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3.1 motivi proposti sono reiterativi delle doglianze già svolte in sede d’appello e motivatamente
disattese con un percorso argomentativo che non presta il fianco a rilievi per completezza e
congruenza logica. In particolare, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sia
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GOA-
Data Udienza: 17/04/2018
l’ascrivibilità soggettiva dell’illecito al prevenuto sulla scorta dell’individuazione fotografica
operata dalle pp.00. che la ricorrenza degli artifizi e raggiri strumentali al conseguimento
dell’ingiusto profitto, concretizzatisi nella spendita di inveritiere qualifiche personali e
nell’offerta dei propri servizi per cercare la figlia dei querelanti allo scopo di lucrare un cospicuo
compenso, progressivamente lievitato. Analogamente i giudici d’appello hanno congruamente
giustificato la sussistenza della recidiva e il diniego delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen.,
richiamando in senso ostativo la gravità del fatto e l’intensità del dolo con giudizio che si
sottrae a censura in quanto coerente con gli esiti processuali ed espressione di ponderato
4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni
d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 17 aprile 2018
Il Consigliere estensore
Anna Maria De Santis
Il Presidente
A
menico Gallo
6.>
-e—e-ea2
apprezzamento dei parametri di cui all’art. 133 cod.pen.