Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 203 del 30/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 203 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARINO VINCENZO N. IL 10/12/1975
avverso l’ordinanza n. 1535/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
L’AQUILA, del 16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 30/09/2013
P
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila
respingeva l’istanza avanzata ai sensi dell’art. 147 cod.pen. da Marino Vincenzo.
Avverso tale ordinanza il predetto dichiarava di voler proporre ricorso per
cassazione, ma non provvedeva al deposito dei motivi.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ai sensi del combinato
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell’ art.
616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 30 settembre 2013.
disposto degli artt. 591, primo comma, lett. c) e 581, lett. c), cod. proc. pen..