Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 203 del 12/10/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 203 Anno 2017
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto (t i :
•BARTOLOMEI Inin3FR O N, IL 05/12/1949
aVVerS0 l’OrdiLK1T1 ,
04/03/201

TRIB. 1IBERTA 1 di FIRENZE. :l21

6

sentita la relazione fata dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
lette/4e le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 12/10/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per cassazione BARTOLOMEI Roberto avverso l’ordinanza del Tribunale del
Riesame di Firenze che il 4.3.2016 ha confermato l’ordinanza del Tribunale di Firenze che
aveva respinto l’istanza di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per
equivalente della somma di € 10.892.013,16, in relazione ai reati di truffa tentata e
consumata aggravata per il conseguimento di contributi statali rispetto ai quali è stato
rinviato a giudizio.

1. violazione di legge e vizio di motivazione per avere ritenuto il giudice di merito la
sussistenza del fumus di reato nonostante le novità emerse dal dibattimento;
2.

violazione di legge per avere il giudice di merito ritenuto il reato a consumazione
prolungata con conseguente ritenuta mancata prescrizione dei singoli episodi di
truffa;

In data 22.9.2016 depositava motivi aggiunti con i quali ulteriormente ribadiva le
argomentazioni espresse con i motivi principali sottolineando in particolare come
l’intervenuta prescrizione doveva portare quantomeno ad una riduzione del sequestro e
come l’istruttoria dibattimentale abbia dimostrato l’assenza di un profitto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente seppure con argomentazioni diverse contesta nei motivi di ricorso la
sussistenza del fumus del reato, considerato anche che l’eventuale declaratoria di
prescrizione potrà incidere sul provvedimento di confisca.
Sul punto occorre rilevare che, secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte,
non è proponibile, in sede di impugnazione di misure cautelari reali la questione relativa
alla sussistenza del “fumus commissi delicti” una volta che sia stato disposto, come nel
caso in esame, il rinvio a giudizio dell’imputato, perché non ha alcun effetto in proposito
la sentenza n. 71 del 1996 della Corte costituzionale, dichiarativa della parziale
illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 cod. proc, pen., stante la non
omologabilità delle situazioni relative alle misure cautelari personali a quelle riguardanti
le misure cautelari reali (Cass. N. 5039 del 1997 Rv. 208969, N. 4906 del 1998 Rv.
211969, N. 30596 del 2009 Rv. 244476; N. 2210 del 2013 Rv 259420).
La ratio dell’esclusione risiede nell’ambito di cognizione devoluto al giudice del riesame:
nell’un caso, l’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, nell’altro, la sommaria
delibazione della sussistenza dell’ipotizzata fattispecie di reato, da effettuarsi non in
astratto, ma in concreto, secondo il principio affermato da questa Corte regolatrice
indipendentemente da ogni possibilità di apprezzamento della fondatezza dell’accusa,
della sussistenza degli indizi di colpevolezza e della gravità degli stessi (cfr. Cass. Sez.
1

Deduce il ricorrente:

Un. 23.2.2000, n. 7, rv 215840). Di talché, se l’effetto preclusivo non può spiegarsi in
tema di misure cautelari personali, posto che il decreto che dispone il giudizio reca una
mera valutazione di idoneità e sufficienza degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in
giudizio, al di fuori di ogni più penetrante apprezzamento di gravità degli indizi a carico
dell’indagato, è invece insuperabile in materia di misure cautelari, posto che, in tal caso,
il provvedimento reca in sè una positiva delibazione di sussistenza dell’ipotizzata
fattispecie di reato, che è più intensa della mera valutazione sommaria compiuta in sede

Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di € 1500,00 da versare alla Cassa
delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 12.10.2016
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA
)

Il Presidente

di emissione della misura cautelare (per l’appunto, il fumus commissi delicti).

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