Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20299 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20299 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
GIORDANO PASQUALE n a Roma il 4/7/1948, p.o. nel proc. iscritto al n. 16/2381 Gip del
Tribunale di Grosseto nei confronti di Primavera Francesco e Miele Mauro,avverso l’ordinanza di
archiviazione in data 12/6/2017
– dato atto del rituale avviso alle parti;
– sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis;
– letta la memoria difensiva depositata in data 30/3/2018 dal difensore degli indagati Primavera
e Miele
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Gip del Tribunale di Grosseto disponeva l’archiviazione del
procedimento iscritto a carico di Primavera Francesco e Miele Mauro per il delitto di
appropriazione indebita su querela del Giordano, rilevando l’infondatezza dell’istanza punitiva e
dell’opposizione formulata dalla p.o.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il Giordano a mezzo del difensore, deducendo l’illogicità
della motivazione in relazione alla ritenuta notifica al querelante del verbale di sopralluogo
dell’ufficiale giudiziario, mai avvenuta, posta a base del giudizio di infondatezza della notitia
criminis.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. Alla stregua del
prevalente, e dal Collegio condiviso, insegnamento di legittimità l’ordinanza di archiviazione è
1

Data Udienza: 17/04/2018

impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma sesto dell’art. 409 cod. proc. pen., il
quale rinvia all’art. 127, comma quinto, dello stesso codice, che sanziona con la nullità
l’inosservanza delle sole norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di
consiglio (Sez. 3, n. 50350 del 19/10/2016 , P.O. in proc. P, Rv. 268388; Sez. 4, n. 51557 del
16/11/2016 , P.O. in proc. Ricci e altri, Rv. 268343; Sez. 6, n. 52119 del 14/11/2014 , P.O. in
proc. c/ Ignoti, Rv. 261681).

A tanto consegue che il provvedimento di archiviazione può essere impugnato in sede di

formale mentre non è consentita la deduzione di motivi concernenti il merito della notitia
criminis , vizi di motivazione, comunque attengiantesi, ovvero pretese violazioni di regole
processuali nella fase delle indagini preliminari. Nella specie, dato atto che l’udienza camerale
si è ritualmente tenuta in data 5/6/2017, il ricorrente censura il merito del provvedimento,
revocando in dubbio la correttezza delle valutazioni operate in ordine all’infondatezza della
notizia di reato, versante che esule dal perimetro del sindacato di legittimità, essendo il giudice
del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni
dell’organo titolare dell’accusa e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione
(Sez. 7, n. 28532 del 18/05/2017 , P.O. in proc. Recano e altro, Rv. 270469; Sez. 6, n. 23048
del 04/04/2017, P.O. in proc. Magliola, Rv. 270488).
4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni
d’esonero.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 17 aprile 2018

legittimità solo nei casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio

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