Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20298 del 17/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20298 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
FREDA MICHELE n. a Torino il 9/11/1982
avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Torino in data 12/1/2017
– dato atto del rituale avviso alle parti;
– sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Torino confermava la decisione del locale
Tribunale, che aveva riconosciuto l’imputato colpevole del delitto di ricettazione di
un’autovettura di provenienza furtiva, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il Freda a mezzo del difensore, deducendo: a) l’erronea
applicazione dell’art. 648, comma 2, cod.pen. con riguardo alla denegata derubricazione nella
fattispecie di furto; b) la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valorizzazioneai fini della qualificazione giuridica del fatto- del possesso delle chiavi del veicolo e della
mancanza di segni di effrazione.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo la sentenza d’appello evaso le
doglianze difensive in punto di qualificazione giuridica del fatto con ampia e persuasiva
motivazione, negando attendibilità alle tardive dichiarazioni dell’imputato circa la diretta
commissione del furto e palesandone il contrasto con la primitiva versione secondo cui il
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Data Udienza: 17/04/2018
veicolo gli era stato consegnato dallo zio della sua fidanzata, oltre che l’assenza di ogni
indicazione sulle modalità di consumazione della sottrazione. In detto contesto trova
giustificazione il riferimento all’assenza di segni di effrazione sul veicolo e al possesso di chiavi
originali, circostanze che avrebbero imposto la specificazione delle modalità esecutive
dell’illecito a riscontro dell’ammissione di responsabilità. La concorde valutazione operata dai
giudici di merito in ordine all’inattendibilità della tesi alternativa prospettata costituisce giudizio
di fatto in questa sede non censurabile in quanto supportato da congruo apparato
argomentativo in ordine al collegamento dell’elemento del possesso con le altre risultanze
4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni
d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 17 aprile 2018
processuali utili a scriminare la fattispecie ritenuta dal delitto di furto.