Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20296 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20296 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI CASTRI DAVIDE nato il 19/05/1989 a CAGLIARI

avverso la sentenza del 19/06/2017 del TRIBUNALE di ASTI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 17/04/2018

FATTO e DIRITTO

1. Di Castri Davide, a mezzo del propria difensore, ha proposto
ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe con la quale il
giudice monocratico del Tribunale di Asti gli aveva applicato la pena

proc. pen. in relazione alla mancata motivazione in ordine alla
sussistenza di cause di non punibilità; b) la mancata concessione della
sospensione condizionale della pena.

2. La censura è manifestamente infondata.
2.1. Quanto alla violazione dell’art. 129 cod. pen., questa Corte, ha
reiteratamente affermato che, in funzione della particolarità del rito e
della centralità dell’atto negoziale che lo caratterizza – fermo restando
che alla parte è preclusa la possibilità di contestare, con i motivi di
impugnazione, i termini fattuali dell’imputazione (SSUU 20/1999) occorre una specifica indicazione di tutti gli elementi strutturali della
motivazione «soltanto nel caso in cui dagli atti o della deduzioni delle
parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente in caso contrario,
una motivazione consistente nella enunciazione anche implicita che è
stata compiuta la verifica richiesta della legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art 129 cpp»: SS.UU.
5777/1992. Sulla base di tali principi deve ritenersi che il giudice ha
operato il doveroso controllo sull’insussistenza delle condizioni ex art
129 cpp., rilevando che dagli atti, non risultavano elementi evidenti che
potessero portare ad una pronuncia di proscioglimento, ai fatti era stata
data la corretta qualificazione giuridica e la pena era congrua. Tanto
basta per ritenere adempiuto all’obbligo di motivazione richiesto sul
punto.
2.2. Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle
parti la sospensione condizionale della pena può essere concessa, oltre
che nell’ipotesi di subordinazione dell’efficacia della richiesta alla
concessione del beneficio, solo quando la relativa domanda abbia

concordata con il P.M. deducendo: a) la violazione dell’art. 129 cod.

formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti, non potendo il
beneficio essere accordato di ufficio: Cass. 40950/2008 Rv. 241371.

3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa

del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 17/04/2018
IL PRESIDENTE
Qølnenico Gallo
IL CONSIGLIERff EST.
G. Rago

declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna

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