Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20295 del 17/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20295 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUSSO ANDREA nato il 13/11/1977 a PRAIA A MARE
avverso la sentenza del 03/10/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 17/04/2018
N.35885/01
FATTO e DIRITTO
1. Russo Andrea — condannato per i delitti di cui agli artt. 56/610, 610, 582
cod. pen. – ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe
deducendo:
1.1. omessa motivazione sull’eccezione di nullità derivante dalla violazione
quando il procedimento ex art. 309 cod. proc. pen. non era stato ancora definito;
1.2. violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in relazione all’errata valutazione
degli indizi.
2. Il ricorso è inammissibile essendo entrambe le censure manifestamente
infondate posto che:
Ad 1.1.: «La richiesta di giudizio immediato può essere presentata dal
pubblico ministero nei confronti dell’imputato in stato di custodia cautelare dopo
la conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame e prima ancora
che la decisione sia divenuta definitiva»:
ex plurimis Cass. 47722/2015 Rv.
265877;
Ad 1.2.: Questa Corte osserva che le questioni dedotte con il presente
ricorso hanno costituito oggetto di ampio dibattito processuali in entrambi i gradi
del giudizio di merito, alle quali la Corte territoriale, dopo avere ricostruito i fatti,
ha dato una congrua risposta sulla base di puntuali riscontri di natura fattuale e
logica, disattendendo, quindi, la tesi difensiva riproposta in modo tralaticio
nuovamente in questa sede di legittimità. Pertanto, non essendo evidenziabile
alcuna delle pretese incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali
dedotte dal ricorrente, la censura, essendo incentrata, surrettiziamente, tutta su
una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va
dichiarata manifestamente infondata.
3. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché
al versamento in Favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in €
3.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
dell’art. 453/1 ter cod. proc. pen. essendo stato il giudizio immediato proposto
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 17/04/2018
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