Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20293 del 28/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20293 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DELLA CHIAVE GIOVAN BATTISTA N. IL 04/01/1973
avverso la sentenza n. 3825/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 03/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 28/04/2015

R.G. 51357/2014
Considerato che:
Della Chiave Giovan Battista ricorre avverso la sentenza della Corte di
Appello dì Palermo del 3/q/2014, confermativa della condanna per il reato di
rapina aggravata ed altro, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; segnatamente deduce violazione di
legge nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della
sentenza della Corte d’Appello laddove veniva negato il giudizio di prevalenza

determinazione della pena irrogata
Il ricorso risulta palesemente inammissibile. Difatti il giudice di appello ha
ritenuto adeguata la pena determinata dal giudice di primo grado considerandola
bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, rilevando di non potere
esprimere un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche alla luce della
ritenuta gravità del fatto in relazione al cagionato pericolo per l’incolumità delle
persone offese. Ed anche con riguardo alla determinazione della pena si è,
correttamente, fatto riferimento ai criteri dettati dall’art. 133 cod. pen. ed in
particolare alle gravi modalità dell’episodio criminoso in relazione ai mezzi
micidiali utilizzati, al pericolo cagionato alla persona offesa, al danno cagionato
nonché all’intensità del dolo.
Detto giudizio non appare censurabile in questa sede, non apparendo
essere il frutto di un mero arbitrio o di un ragionamento illogico; viceversa risulta
che, attraverso il giudizio di equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e
la recidiva reiterata, la Corte territoriale, in adesione all’orientamento di questa
Corte (sez. VI n. 6866 del 25/11/2009, Alesci, Rv. 246134) ha sufficientemente
motivato in ordine all’adeguatezza della pena al caso concreto, essendo stata
evidenziata, al riguardo, la particolare gravità del fatto commesso.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 1000,00.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 28 aprile 2015

Il Presidente

delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti ed in relazione alla

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