Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20293 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20293 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPACCA DIEGO nato il 01/05/1960 a PALESTRINA

avverso l’ordinanza del 11/07/2017 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 17/04/2018

N. 35850-0:

FATTO e DIRITTO

1. Spacca Diego, ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza in
epigrafe deducendo la violazione degli artt. 544 cod. proc, pen. e 1 L. 742/1969
per non avere la Corte calcolato correttamente i termini per impugnare in quanto
in essi avrebbe dovuto essere compreso anche iltermine per la sospensione
feriale.

Risulta dall’ordinanza impugnata che: in data 20/07/2015 il Tribunale
pronunciò sentenza di condanna nei confronti dell’imputato riservando la
motivazione entro 90 giorni (quindi entro il 28 ottobre); la sentenza fu
depositata il 19/10/2015 (e quindi nei termini); l’appello fu proposto il
22/12/2015 e, quindi, oltre i giorni 45 ex art. 585/1-2 lett. c) cod. proc. pen.
decorrenti dai novanta giorni.
Non si applica, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la
sospensione dei termini feriali, così come stabilito da ultimo anche dalle SSUU
42361/2017 rv 270586 che hanno ribadito che «i termini per la redazione ed il
deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale,
anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all’art. 16 ha ridotto il
periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni. (In motivazione la S.C.
Corte ha precisato che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di
cui all’art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle
parti per il compimento di atti del procedimento)».

3. Alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
3.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 17/04/2018

2. Il ricorso è inammissibile.

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