Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20291 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20291 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

NUCCIO NINO nato il 07/07/1984 a LANCIANO

avverso la sentenza del 13/05/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 17/04/2018

N. 35812-0

FATTO e DIRITTO

1. Nuccio Nino – condannato alla pena di anni uno di reclusione ed C 300,00
di multa per i delitti di cui agli artt. 81-640-485-489 cod. pen. – ha proposto, a
mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione contro la sentenza in
epigrafe deducendo l’illogicità della motivazione in punto di trattamento
sanzionatorio (pena eccessiva) e di applicazione della continuazione.
2.

Il ricorso è inammissibile essendo meramente reiterativo e, quindi,

pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali,
l’obbligo motivazionale previsto dall’art.125 co.3 cod. proc. pen. deve ritenersi
assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di
congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi
enunciati dall’art.133 cod. pen. (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese,
RV. 267949; Sez. 4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, RV. 258356; Sez. 2, n.
28852 del 08/05/2013, Taurasi, RV. 256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013,
Serratore, RV. 256197; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv.
255825; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, RV. 245596; Sez. 6, n.35346
del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 3, n.33773 del 29/05/ 2007,
Ruggieri, RV. 237402). E’ principio consolidato della giurisprudenza di legittimità
che in tal caso l’obbligo di motivazione del giudice si attenua ed è sufficiente il
richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli
elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Cass. sez. 4, n.46412 del 05/11/2015,
Scaramozzino, RV. 265283; Sez. 2, n.28852 del 08/05/2013, Taurasi, RV.
256464): nel caso di specie, la Corte, peraltro, ha ampiamente motivato sia sulla
dosimetria della pena che sulle ragioni per cui riteneva di non escludere la
recidiva (pag. 4). Stessa cosa dicasi per la continuazione.
3. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
3.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA

inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 17/04/2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

aspecifico, posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, allorché la

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