Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20289 del 17/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20289 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
CHIARINI MARIA CONCETTA nato il 16/09/1943 a ROMA
GIUSEPPUCCI MAURO nato il 29/05/1943 a ROMA
avverso la sentenza del 21/02/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 17/04/2018
N. 35772-01
FATTO e DIRITTO
1. Chiarini Maria Concetta e Giuseppucci Mauro — condannati al risarcimento
dei danni a favore delle costituite parti civili per il reato di cui all’art. 640 cod.
pen. dichiarato prescritto – hanno proposto, a mezzo del proprio difensore, un
comune ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo:
pronunciato sentenza di assoluzione nonostante ne sussistessero i presupposti
essendo le suddette persone offese a conoscenza della circostanza che la Scuola
era in attesa del riconoscimento ministeriale;
1.2. la violazione dell’art. 578 cod. proc. pen. per avere la Corte confermato
la condanna al risarcimento dei danni pur non essendo stato provato.
1.3. Con memoria pervenuta il 27/03/2018, il difensore dei ricorrenti ha
contestato che il ricorso fosse inammissibile sostenendo che i motivi erano
“specifici e legittimi”.
2. Il ricorso è inammissibile essendo meramente reiterativo e, quindi,
aspecifico, posto che:
Ad 1.1.: questa Corte osserva, infatti, che la questione dedotta con il
presente ricorso ha costituito oggetto di ampio dibattito processuale in entrambi
i gradi del giudizio di merito (cfr, in specie, pag. 3 sentenza di primo grado in cui
il giudice confuta alla stregua di puntuali elementi fattuali, il predetto argomento
difensivo), al quale la Corte territoriale, dopo avere ricostruito i fatti ha dato una
congrua risposta confermando in ogni punto la sentenza di primo grado e
disattendendo, quindi, la tesi difensiva riproposta in modo tralaticio nuovamente
in questa sede di legittimità. Pertanto, non essendo evidenziabile alcuna delle
pretese incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dal
ricorrente, la censura, essendo incentrata, surrettiziamente, tutta su una nuova
rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata
manifestamente infondata;
Ad 1.2.: incensurabile deve ritenersi la motivazione sulla liquidazione del
danno, puntualmente argomentata
3. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
1.1. la violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per non avere la Corte
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibili i ricorsi e
CONDANNA
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
Così deciso il 17/04/2018
ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.