Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20286 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20286 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAMPAGNOLO IVAN nato il 14/06/1973 a BORGOSESIA

avverso la sentenza del 06/02/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 17/04/2018

N. 35727-0:

5L
FATTO e DIRITTO

1. Campagnolo Ivan – condannato per il reato di ricettazione di beni di
natura archeologica – ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in
epigrafe deducendo:
1.1. carenza dell’elemento psicologico;
1.2. errata qualificazione giuridica del fatto (ricettazione invece che art 712
cod. pen.);

2.

Il ricorso è inammissibile essendo manifestamente infondate tutte le

censure dedotte posto che:
Ad 1.1.: Questa Corte osserva che la questione dedotta con la suddetta
censura ha costituito oggetto di ampio dibattito processuale in entrambi i gradi
del giudizio di merito, al quale la Corte territoriale, dopo avere ricostruito i fatti
ha dato una congrua risposta sulla base di puntuali riscontri di natura fattuale e
logica, disattendendo – anche alla stregua della giurisprudenza di questa Corte la tesi difensiva (secondo la quale l’imputato aveva ricevuto i beni da tale
Devitto, deceduto, è stata smentita in punto di fatto) riproposta in modo
tralaticio nuovamente in questa sede di legittimità. Pertanto, non essendo
evidenziabile alcuna delle pretese incongruità, carenze o contraddittorietà
motivazionali dedotte dal ricorrente, la censura, essendo incentrata,
surrettiziamente, tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi,
di mero merito, va dichiarata manifestamente infondata;
Ad 1.2.: la ritenuta configurabilità del delitto di ricettazione, esclude, alla
radice, la possibilità di sussumere ilfatto entro il paradigma di cui all’art. 712
cod. pen.;
Ad 1.3.: incensurabile deve ritenersi la motivazione con la quale la Corte
Territoriale ha rigettato la medesima censura osservando correttamente che la
suddetta attenuante va rapportata non al semplice valore del bene (peraltro
esclusa) ma al “fatto” complessivamente inteso.

3. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché
al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
3.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e

1.3. mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 648/2 cod. pen.

CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 17/04/2018
Il Consigliere estensor

Il Presidente

Geppino Rago

D menico Gallo

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15)

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