Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20285 del 28/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20285 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOIODICE GIOVANNI N. IL 20/04/1972
avverso la sentenza n. 2325/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
10/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 28/04/2015

R.G. 39758/2014
Considerato che:
Loiodice Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari
del 10/3/2014, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari sez. dist. di
Monopoli del 16/7/2013, riduceva la pena ad anni uno e mesi dieci di reclusione
ed C 600,00 di multa per i reati ascritti, chiedendone l’annullamento ai sensi
dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; deduce l’illogicità della
motivazione e la violazione di legge con riguardo all’affermazione di

con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi manifestamente
infondati. Difatti vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame; i motivi pertanto vanno considerati non
specifici, non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità, conducente, ai sensi
dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Sez. IV n.5191 del
29/3/2000, Barone, Rv.216473; Sez. H n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv.
240109). Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano, poi, viziate da
illogicità manifesta e forniscono esaustiva motivazione in ordine alla circostanza
che l’imputato si trovava sottoposto alla misura di prevenzione.
Quanto alla concessione delle attenuanti generiche si è fatto riferimento
alla mancanza di elementi positivi valutabili al fine di concedere il beneficio
invocato. E sul punto, conformemente all’orientamento espresso più volte da
questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti
ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere
esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della
propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non
contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti
di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati
nell’interesse dell’imputato (Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419;
sez. H n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il
diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il
giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti
dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a
quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti
gli altri da tale valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
248244).

responsabilità per il reato di cui all’art. 75 comma d. Igs. n. 159 el 2011 nonché

Uniformandosi a tali orientamenti che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.
P.Q.M.

spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 28 aprile 2015

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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