Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20285 del 17/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20285 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
LAFLEUR NADIA nato il 06/06/1973 a CARMAGNOLA
LAFLEUR ROSA nato il 18/07/1977 a CARMAGNOLA
avverso la sentenza del 10/03/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 17/04/2018
FATTO e DIRITTO
1. Lafleur Nadia e Lafleur Rosa, a mezzo del proprio difensore (Lafleur Nadia
anche in proprio) hanno proposto separati ricorsi per cassazione – peraltro
sovrapponibili quanto al contenuto – contro la sentenza in epigrafe deducendo la
violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in ordine alla responsabilità penale
in quanto la Corte non avrebbe adeguatamente motivato sui motivi di appello
con i quali si era contestata l’attendibilità delle persone offese, l’addebito di aver
2. Il ricorso è inammissibile laddove si tenga presente che: a) è pacifico che:
le imputate furono notate mentre si appropriavano di merci che nascondevano
sotto la gonna di una delle due; pagarono alla cassa solo una parte della merce;
raggiunte fuori dal supermercato dagli addetti alla sorveglianza, gettarono a
terra la sacca occultata sotto la gonna con la merce di cui si erano impossessate,
tentando di guadagnare l’impunità usando violenza contro i suddetti addetti alla
sorveglianza; b) in primo grado entrambe le imputate furono condannate per il
delitto di rapina impropria; b) in sede di appello, la Corte Territoriale, proprio
tenendo presente i motivi di dedotti, ha derubricato il fatto in tentata rapina
impropria solo perché non era rimasto chiarito «se la merce trattenuta sia quella
regolarmente pagata perché esibita alla cassa».
Alla stregua dei suddetti dati fattuali, la censura va quindi ritenuta del tutto
generica ed aspecifica perché si limita ad addurre circostanze del tutto irrilevanti
ai fini della dinamica dei fatti così come ricostruiti dalla Corte Territoriale, fatti
cioè che conclamano la colpevolezza delle imputate per il reato di tentata rapina
impropria come correttamente ritenuto dalla Corte Territoriale la cui decisione è
conforme alla giurisprudenza di questa Corte.
3. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna delle ricorrenti al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuna.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuna della somma di euro tremila a favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17/04/2018
Il Consigliere estensori
Il Presidente
sottratto della merce, il dolo eventuale.