Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20284 del 17/04/2018

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20284 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 24/01/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 17/04/2018

N. 35712-0:

FATTO e DIRITTO

1. A.A., ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza
in epigrafe deducendo: a) la violazione dell’art. 165 cod. pen. per avere la Corte
subordinato la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno
senza svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell’imputato e
della sua pericolosità sociale; b) la violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
in ordine alla responsabilità penale; c) la violazione dell’art. 62 bis cod. pen. per

2. Il ricorso è inammissibile in quanto tutte le censure sono manifestamente
infondate posto che:
Ad B: la Corte ha ampiamente motivato in ordine alla responsabilità penale,
sicchè la censura riproposta in questa sede deve ritenersi meramente reiterativa
e finalizzata in modo surrettizio ad ottenere una nuova ma inammissibile
rivalutazione del merito;
Ad C: La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice
con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione,
di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può
essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico
apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse
dell’imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n.
34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi,
RV 242419). Il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale deve quindi
motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione
circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla
personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può
essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato
negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri,
disattesi o superati da tale valutazione. E’ pertanto sufficiente il diniego anche
soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene
formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua
personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del
18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface,
RV. 248737). Nel caso di specie il giudice si è attenuto ai suddetti criteri (pag. 5
ss), sicchè la censura deve ritenersi inammissibile essendo la motivazione
incensurabile.

non avere la Corte concesso le attenuanti generiche.

Ad A: in punto di fatto è pacifico che l’imputato si appropriò della somma di
C 309.000,00 e che entrambi i giudici di merito hanno subordinato la
sospensione condizionale della pena al pagamento della minor somma di C
150.000,00, tenuto conto «del quantitativo ingente del denaro di cui alla
condotta appropriativa, denaro non rinvenuto e dunque neppure in minima parte
restituito; appare quindi, del tutto congruo l’aver subordinato il menzionato
beneficio ad una attiva condotta dell’imputato di adempimento degli obblighi
risarcitori disposti in sentenza». Si tratta di motivazione incensurabile in specie a

incapacità patrimoniale dell’imputato di adempiere all’obbligo impostogli che
però, non considera né la somma di cui si è appropriato né
la minor somma alla quale è stata subordinata la sospensione.

3. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché
al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
3.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 17/04/2018
Il Consigliere estensore
Geppino Rago

Il Presidente
ymenico Gallo

fronte della censura che, lungi dal misurarsi con essa, fa leva su una pretesa

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