Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20283 del 28/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20283 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BONETTI CLAUDIO N. IL 28/04/1974
avverso la sentenza n. 5220/2013 GIP TRIBUNALE di
ALESSANDRIA, del 11/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 28/04/2015
R.G. 40753/2014
Considerato che:
Bonetti Claudio ricorre avverso la sentenza del Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Alessandria del 11/7/2014, con la quale, sull’accordo
delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata nei suoi confronti la
pena di anni tre mesi tre di reclusione ed C 1200,00 di multa per i reati ascritti,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) ) cod.
proc. pen.; deduce l’omessa traduzione dell’imputato all’udienza
essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità
di cui all’art. 129 cod. proc. pen. >> (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902); il consenso dell’imputato e’ stato manifestato attraverso la richiesta
formulata dal suo difensore munito di procuraspeciale r ~u03-0
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Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massimb, che il e.ft-t
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 28 aprile 2015
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Deve al riguardo rilevarsi che: <