Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20280 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20280 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SERIO CARMELA nato il 14/03/1956 a RACCUJA

avverso la sentenza del 21/02/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 17/04/2018

N. 35659-0:
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FATTO e DIRITTO

1. Serio Carmela, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in
epigrafe deducendo la violazione dell’art. 606 lett. e) per avere la Corte
Territoriale «applicato una pena sensibilmente superiore al minimo edittale».
2. Il ricorso è inammissibile in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza
di questa Corte allorché la pena, come nel caso in esame(pag. 2 sentenza
impugnata), non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l’obbligo

anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di
congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi
enunciati dall’art.133 cod. pen. (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese,
RV. 267949; Sez. 4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, RV. 258356; Sez. 2, n.
28852 del 08/05/2013, Taurasi, RV. 256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013,
Serratore, RV. 256197; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv.
255825; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, RV. 245596; Sez. 6, n.35346
del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 3, n.33773 del 29/05/ 2007,
Ruggieri, RV. 237402). E’ principio consolidato della giurisprudenza di legittimità
che in tal caso l’obbligo di motivazione del giudice si attenua ed è sufficiente il
richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli
elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Cass. sez. 4, n.46412 del 05/11/2015,
Scaramozzino, RV. 265283; Sez. 2, n.28852 del 08/05/2013, Taurasi, RV.
256464)
3. Alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
3.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 17/04/2018
Il Consigliere estensor

“.11~1■•■■■•■■•■•■•■••■•

I Presidente

motivazionale previsto dall’art.125 co.3 cod. proc. pen. deve ritenersi assolto

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