Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20276 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20276 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da:
NIEDDU OSTILI EMANUELE nato il 15/04/1981 a ROMA
SAHITI SEBASTIANO nato il 27/05/1995 a ROMA
FRANCUZ SIMONE nato il 09/10/1995 a ROMA

avverso la sentenza del 24/05/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
PORDENONE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 17/04/2018

FATTO e DIRITTO

1. Nieddu Ostili Emanuele, Sahiti Sebastiano e Francuz Simone, in proprio,
hanno proposto separati ricorsi per cassazione contro la sentenza di applicazione
di pena in epigrafe deducendo la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. per non
avere il giudice delle indagini preliminari adeguatamente motivato in ordine ad
eventuali cause di proscioglimento.
2.

I ricorsi sono inammissibili essendo tutte le censure manifestamente

Quanto alla violazione dell’art. 129 cod. pen., questa Corte, ha
reiteratamente affermato che, in funzione della particolarità del rito e della
centralità dell’atto negoziale che lo caratterizza – fermo restando che alla parte è
preclusa la possibilità di contestare, con i motivi di impugnazione, i termini
fattuali dell’imputazione (SSUU 20/1999) – occorre una specifica indicazione di
tutti gli elementi strutturali della motivazione «soltanto nel caso in cui dagli atti o
della deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente in
caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione anche implicita
che è stata compiuta • la verifica richiesta della legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art 129 cpp»: SS.UU.
5777/1992. Sulla base di tali principi deve ritenersi che il giudice ha operato il
doveroso controllo sull’insussistenza delle condizioni ex art 129 cpp., rilevando
che dagli atti, analiticamente indicati, non risultavano elementi evidenti che
potessero portare ad una pronuncia di proscioglimento, ai fatti era stata data la
corretta qualificazione ‘ giuridica e la pena era congrua. Tanto basta per ritenere
adempiuto all’obbligo di motivazione richiesto sul punto.
3. Alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, sì determina equitativamente in C
3.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di euro tremila a favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17/04/2018

infondate.

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