Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20275 del 28/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20275 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESTE ALESSANDRO N. IL 21/01/1989
avverso la sentenza n. 1436/2013 GIP TRIBUNALE di TARANTO, del
11/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 28/04/2015

R.G. 26602/2014
Considerato che:
Este Alessandro ricorre avverso la sentenza del Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Taranto del 11/10/2013, con la quale, sull’accordo
delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata nei suoi confronti la
pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed C 1200,00 di multa per i reati
ascritti, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed
e) ) cod. proc. pen.; deduce la carenza e l’illogicità della motivazione in

Deve al riguardo rilevarsi che: «la sentenza di patteggiamento può
essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità
di cui all’art. 129 cod. proc. pen. >> (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si
ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., facendosi espresso riferimento agli atti contenuti
nel fascicolo del P.M..
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1500,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1500,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 28 aprile 2015

relazione all’art. 129 cod. proc. pen.

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