Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20275 del 17/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20275 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DRADRIA MOHAMMED nato il 01/01/1995
avverso la sentenza del 05/06/2017 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 17/04/2018
N. 35402-0:
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FATTO e DIRITTO
1. Dradria Mohammed, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione contro
la sentenza di applicazione di pena in epigrafe deducendo la violazione dell’art.
129 cod. proc. pen., l’eccessività della pena e la carenza di motivazione in ordine
2.
Il ricorso è inammissibile essendo tutte le censure manifestamente
infondate essendo così generiche ed aspecifiche a fronte della motivazione
addotta dal tribunale, da non consentirne neppure lo scrutinio anche in
considerazione della natura della sentenza.
3. Alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
3.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 17/04/2018
alla qualificazione giuridica del fatto.