Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20274 del 28/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20274 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI PACE SALVATORE N. IL 27/05/1990
avverso la sentenza n. 20126/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
23/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 28/04/2015
R.G. 26496/2014
Considerato che:
Di Pace Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 23/1/2014
confermativa della sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del
29/4/2013, con la quale è stato condannato alla pena di anni sei di reclusione ed C 1700,00
di multa per i reati ascritti di cui agli artt. a) 110 628 commi 1 e 3, 112 commi 1 n. 4 cod. pen.
deduce la mancanza di motivazione.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’ad 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che <
Pace, Rv. 207648). Viceversa nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si
dà atto delle risultanze istruttorie che hanno condotto all’affermazione di penale responsabilità
dell’imputata in ordine ai reati alla stesso ascritti.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativarnente in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 28 aprile 2015
Il C
liere estensore
Il Presidente
b) 385 61 n. 2 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e);