Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20273 del 28/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20273 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRUDENTE ANTONIO N. IL 15/04/1982
avverso la sentenza n. 18920/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 28/04/2015

4

R.G. 26415/2014

Considerato che:
Prudente Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del
29/10/2013, che, dedicando in sede di rinvio, in riforma della sentenza del Tribunale di Nocera
Inferiore del 21/9/2011, esclusa l’aggravante di cui all’art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen.,
confermava la pena inflitta di anni cinque di reclusione ed C 600,00 di multa per il reato di cui

dell’art. 606, comma 1, lett. e; si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’ad 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che <> (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648). Viceversa nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si
dà atto d della mancata concessione delle attenuanti generiche, per via dell’obiettiva gravità
del fatto ascritto e della personalità dell’impuato.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 28 aprile 2015

agli artt. 110, 629 cod. pen. 7 legge n. 203 del 1991 , chiedendone l’annullamento ai sensi

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