Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20271 del 28/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20271 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRUZZESE CLELIA N. IL 24/10/1942
ROMANO CARMELA N. IL 28/02/1977
avverso la sentenza n. 1105/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
28/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 28/04/2015
R.G. 26432/2014
Considerato che:
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ez_4(4 Clelia e Romano Carmela ricorrono avverso la sentenza della Corte d’appello
di Salerno del 28/11/2013, che, in riforma della sentenza del giudice per l’udienza preliminare
del Tribunale di Salerno del 19/2/2013, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla
recidiva ed alle contestate aggravanti, rideterminava la pena inflitta in anni due di reclusione
comma 3 n. 1 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e);
si duole della determinazione della pena con particolare riferimento alla mancata concessione
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e delle attenuanti generiche.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una
pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648). Viceversa nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si
dà atto che la pena è stata rideterminata alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna ftricorrentt al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 28 aprile 2015
ed C 800,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 112 commi 1 e 4 e comma 3, 628