Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20271 del 17/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20271 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SACCOTELLI ANTONIO nato il 12/04/1990 a CERIGNOLA
avverso la sentenza del 30/12/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 17/04/2018
FATTO e DIRITTO
1.
Saccotelli Antonio, in proprio, ha proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il giudice
monocratico del Tribunale di Foggia gli aveva applicato la pena
pen. in relazione alla mancata motivazione in ordine alla sussistenza di
cause di non punibilità;
2. La censura è manifestamente infondata.
Quanto alla violazione dell’art. 129 cod. pen., questa Corte, ha
reiteratamente affermato che, in funzione della particolarità del rito e
della centralità dell’atto negoziale che lo caratterizza – fermo restando
che alla parte è preclusa la possibilità di contestare, con i motivi di
impugnazione, i termini fattuali dell’imputazione (SSUU 20/1999) occorre una specifica indicazione di tutti gli elementi strutturali della
motivazione «soltanto nel caso in cui dagli atti o della deduzioni delle
parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente in caso contrario,
una motivazione consistente nella enunciazione anche implicita che è
stata compiuta la verifica richiesta della legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art 129 cpp»: SS.UU.
5777/1992. Sulla base di tali principi deve ritenersi che il giudice ha
operato il doveroso controllo sull’insussistenza delle condizioni ex art
129 cpp., rilevando che dagli atti, analiticamente indicati, non
risultavano elementi evidenti che potessero portare ad una pronuncia di
proscioglimento, ai fatti era stata data la corretta qualificazione giuridica
e la pena era congrua. Tanto basta per ritènere adempiuto all’obbligo di
motivazione richiesto sul punto.
3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
concordata con il P.M. deducendo la violazione dell’art. 129 cod. proc.
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 17/04/2018
IL PRESIDENTE
A
menico Gallo
IL CONSIGLIERE EST.
G. Rago
DICHIARA