Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20270 del 28/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20270 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONTE GIUSEPPE N. IL 18/04/1968
avverso la sentenza n. 5407/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 28/04/2015

R.G. 26424/2014

Considerato che:
Conte Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del
8/1/2014, confermativa della sentenza del Tribunale di Napoli del 15/6/2009,
con la quale e’ stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed C 516,00
di multa per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai
sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen.; deduce la violazione

ricorrente sentenza di proscioglimento.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in
relazione all’alt 591 lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che
<> (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 28 aprile 2015

dell’art. 129 cod. proc. pen. per non essere stata emessa nei confronti del

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