Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20267 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20267 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
PENNACCHIO GIOVANNI nato il 25/07/1994 a CASERTA
CILINO SALVATORE nato il 20/11/1988 a PONTEDERA

avverso la sentenza del 24/01/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 17/04/2018

N. 35011-0

FATTO e DIRITTO

1. Pennacchio Giovanni e Cilino Salvatore – condannati per i reati di rapina
aggravata e detenzione e porto di armi – hanno proposto, in proprio, separati
ricorsi per cassazione contro la sentenza in epigrafe.

2.1. la violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in ordine alle rapine ed
alla detenzione e porto di armi in quanto la Corte Territoriale avrebbe motivato
in modo manifestamente illogico e non avrebbe preso in esame la tesi difensiva
con la quale si erano evidenziate le circostanze favorevoli ad esso ricorrente;
2.2. la violazione delle norme sul trattamento sanzionatorio (mancata
concessione delle attenuanti generiche; eccessività della pena anche in ordine
all’aumento di pena; la mancata concessione della sospensione condizionale della
pena).

3. Cilino Salvatore, ha dedotto:
3.1. la violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per essersi la Corte
Territoriale limitata ad una pedissequa ripetizione degli stessi argomenti del
primo giudice;
3.2. la violazione dell’art. 62 bis cod. pen. per non aveva la Corte concesse
le suddette attenuanti nonostante ne sussistessero i presupposti.

4. Entrambi i ricorsi sono inammissibili essendo manifestamente infondate
tutte le censure dedotte.
4.1. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 606 lett. e) in ordine alla
ritenuta responsabilità penale, questa Corte osserva che la questione dedotta
con il presente ricorso ha costituito oggetto di ampio dibattito processuale in
entrambi i gradi del giudizio di merito, al quale la Corte territoriale, dopo avere
ricostruito i fatti ha dato una congrua risposta sulla base di puntuali riscontri di
natura fattuale e logica, disattendendo, quindi, le tesi difensive di entrambi gli
imputati riproposte in modo tralaticio nuovamente in questa sede di legittimità.
Pertanto, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità,
carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dai ricorrenti, le censure,
essendo incentrate, surrettiziamente, tutte su una nuova rivalutazione di
elementi fattuali e, quindi, di mero merito, vanno dichiarate manifestamente
infondate.

2. Il Pennacchio ha dedotto:

4.2. Quanto al trattamento sanzionatorio, la motivazione è ampia, con g rua e
coerente con g li evidenziati elementi fattuali ne g ativi e, q uindi, incensurabile in
q uesta sede.

3. Alla declaratoria d’inammissibilità conse g ue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pa g amento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emer g enti dal ricorso, si determina e q uitativamente in C

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibili i ricorsi e
CONDANNA
i ricorrenti al pa g amento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro
tremila a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 17/04/2018
Il Consi g liere esten re
Geppino Ra g o

Il Presidente
D4nenico Gallo
,

3.000,00 ciascuno.

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