Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20266 del 28/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20266 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ESPOSITO ASSUNTA N. IL 23/10/1982
avverso la sentenza n. 5082/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
16/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 28/04/2015
R.G. 26356/2014
Considerato che:
Esposito Assunta ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del
16/4/2013, confermativa della sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere sez. disc. di
Aversa del 19/11/2010, con la quale è stata condannato alla pena di anni due di reclusione ed
C 1000,00 di multa per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai
dell’imputato e della pena irrogata.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’ad 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che <
Pace, Rv. 207648). Viceversa nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si
dà atto delle risultanze istruttorie che hanno condotto all’affermazione di penale responsabilità
dell’imputata in ordine al reati alla stessa ascritto ed alla determinazione della pena tenendo
conto dell’assenza di elementi concreti positivi da valutare ai fini della concessione delle
attenuanti generiche.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 28 aprile 2015
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b); si duole dell’affermazione di penale responsabilità