Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20266 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20266 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI BARI COSIMO nato il 06/06/1962 a TARANTO

avverso la sentenza del 21/04/2017 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 17/04/2018

N. 34904-0

FATTO e DIRITTO

1. Di Bari Cosimo, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione contro la
sentenza in epigrafe deducendo la violazione dell’art. 62 bis cod. pen. per non
avere la Corte concesso la suddetta attenuante pur sussistendone i presupposti.

cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con
motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di
talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può
essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico
apprezzamento per ciascuno dei pretesi – fattori attenuanti indicati nell’interesse
dell’imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n.
34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi,
RV 242419). Il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale deve quindi
motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione
circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla
personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può
essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato
negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri,
disattesi o superati da tale valutazione. E’ pertanto sufficiente il diniego anche
soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene
formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua
personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del
18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface,
RV. 248737). Nel caso di specie il giudice si è attenuto ai suddetti criteri (pag. 12
ss), sicchè la censura deve ritenersi inammissibile essendo la motivazione
incensurabile.

3.

In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma

dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

2. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis

DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17/04/2018

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