Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20264 del 28/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20264 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ANDREA ALFREDO N. IL 13/02/1974
avverso la sentenza n. 3373/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
26/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 28/04/2015

R.G. 26338/2014

Considerato che:
D’Andrea Alfredo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Napoli del 26/4/2013, confermativa della sentenza del Tribunale di S. Maria
Capua Vetere del 23/4/2009, con la quale è stato condannato alla pena di anni
tre di reclusione ed C 300,00 di multa per i reati ascritti, chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.;

della condotta di truffa nella violazione dell’art. 455 cod. pen., all’applicazione
della recidiva ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Osserva la Corte che il ricorso è, da un lato, privo della specificità
prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro,
manifestamente infondato: nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni
dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello.

Deve,

infatti, a questo riguardo rilevarsi che nel ricorso per cassazione contro la
sentenza di appello non possono essere riproposte questioni che avevano
formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in
maniera esaustiva, senza errori logico – giuridici. Ne deriva, in ipotesi di
riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la
impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell’art. 606, terzo
comma, ultima parte, cod. proc. pen. Con particolare riferimento al primo
motivo, e’ stata fatta corretta applicazione dei principi di diritto affermati da
questa Corte che riconoscono la possibilità del concorso fra il reato di cui all’art.
455 cod. pen. e quello di truffa. Quanto all’applicazione della recidiva, si e’ fatto
riferimento, oltre che ai precedenti risultanti dal certificato del casellario
giudiziale, alla reiterazione delle condotte in un brevissimo lasso di tempo,
elementi che implicitamente depongono per una maggiore pericolosità’
dell’imputato tale da giustificare l’aumento di pena previsto per la recidiva. Sulla
base dei medesimi elementi appare più che giustificata, al di la della
motivazione addotta, la negazione delle attenuanti generiche.
Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di
legittimità ((Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289
del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,

deduce la carenza e l’illogicità della motivazione con riguardo all’assorbimento

considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Il

n igliere estensore

Il Presidente

Roma, 28 aprile 2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA