Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20263 del 28/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20263 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IMPARATO EUGENIO N. IL 26/02/1989
avverso la sentenza n. 62/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 28/04/2015
R.G. 26268/2014
Considerato che:
Imparato Eugenio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Napoli del 18/2/2014, confermativa della sentenza del Giudice per l’udienza
preliminare del Tribunale di Noia del 12/6/2013, con la quale e’ stato
condannato alla pena di anni due di reclusione ed € 1000,00 di multa per il reato
di cui all’art. 628 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606,
comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; deduce l’erronea la mancanza e manifesta
dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti alla luce delle doglianze mosse con
l’atto di appello nonché con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti
genercihe.
Nel ricorso viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più
favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e
confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di
mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di
legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici;
viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella
valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un
logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma
della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell’imputato in
ordine al fatto ascrittogli. Quanto alle attenuanti generiche si e’, legittimamente,
fatto riferimento alla personale dell’imputato, con riguardo alla recidiva specifica
ed infraquinquennale neppure contestata.
Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di
legittimità ((Sez. U n. 12 del 31/5/2000, lakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289
del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in € 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 28 aprile 2015
DEPO,
IN CAN
A
illogicità della motivazione con riguardo all’affermazione di penale responsabilità