Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20263 del 17/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20263 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
QU LUN nato il 06/01/1970
avverso la sentenza del 14/01/2015 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 17/04/2018
N.
34695-0
FATTO e DIRITTO
1. Qu Lun – condannato per i reati di cui agli artt. 474-648 cod. pen. – a
mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la
sentenza in epigrafe deducendo l’insussistenza del fatto addebitatogli in quanto
non era emersa alcuna prova in ordine alla regolare registrazione dei marchi
2. Il ricorso è inammissibile in quanto la Corte Territoriale, dal pacifico ed
incontestato dato fattuale (sequestro di merce contraffatta), ha tratto la corretta
conseguenza giuridica adeguandosi alla consolidata giurisprudenza di questa
Corte secondo la quale «ai fini della sussistenza del delitto previsto dall’art. 474
cod. pen, allorchè si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata
utilizzazione da parte delle relative società produttrici, non è richiesta la prova
della sua registrazione, gravando in tal caso l’onere di provare la insussistenza
dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce»: Cass.
36139/20147 rv. 271140
3.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma
dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 17/04/2018
relativi alla merce sequestrata.