Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20262 del 28/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20262 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIRILLO ANTONINO N. IL 20/09/1961
avverso la sentenza n. 20291/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 28/04/2015
R.G. 26248/2014
Considerato che:
Cirillo Antonino ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 8/1/2014
confermativa della sentenza del Tribunale di Noia del 24/6/2013, con la quale è stato
condannato alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione ed C 450,00 di multa per i reati
ascritti di cui agli artt. a) 648 cod. pen. b) 485 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi
motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato ascritto.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’ad 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una
pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648). Viceversa nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si
dà atto delle risultanze istruttorie che hanno condotto all’affermazione di penale responsabilità
dell’imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 28 aprile 2015
dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e); deduce violazione di legge e mancanza di