Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20262 del 17/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20262 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONTANARI ALESSIO nato il 28/03/1987 a APRILIA
avverso la sentenza del 04/11/2014 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 17/04/2018
N. 34689-0
,F
FATTO e DIRITTO
1. Montanari Alessio, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione contro la
sentenza in epigrafe deducendo:
1.1. errata qualificazione giuridica del fatto (ricettazione invece che furto);
2. Il ricorso è inammissibile essendo entrambe le censure manifestamente
infondate posto che si fondano su un’alternativa ricostruzione dei fatti – peraltro
in modo generico ed aspecifico – rispetto a quella effettuata in modo conforme
dai giudici di merito e, quindi, non censurabile in questa sede.
3. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché
al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C
3.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 17/04/2018
1.2. mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.