Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20261 del 17/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20261 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALBANO GIUSEPPE nato il 09/06/1982 a TORINO
avverso la sentenza del 17/03/2017 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 17/04/2018
N. 34573-0
FATTO e DIRITTO
1. Albano Giuseppe – condannato per due truffe – in proprio, ha proposto
ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo, testualmente,
«violazione dell’art. 606 cod. proc. pen.»
Il ricorso è inammissibile in quanto la suddetta censura è talmente
generica ed aspecific da non consentirne neppure lo scrutinio.
3. Alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
3.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 17/04/2018
Il Consigliere e tensore
Il Presidente
Geppino Rag
Dyhenico Gallo
cee,í2
Mge.1.1.1.
2.