Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20260 del 17/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20260 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAPORARELLO ANTONINO SANTO nato il 28/05/1956 a PATTI
avverso la sentenza del 16/01/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 17/04/2018
FATTO e DIRITTO
1. Caporarello Antonino – condannato per una serie di truffe aggravate,
appropriazione indebita e ricettazione – in proprio, ha proposto ricorso per
cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo:
1.1. violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per essere stato condannato in
1.2. violazione dell’art. 133 cod. pen. per pena eccessiva;
1.3. violazione dell’art. 603 cod. proc. pen.
2. Il ricorso è inammissibile in quanto tutte e tre le suddette censure sono
così generiche ed aspecifiche da non consentirne neppure lo scrutinio.
3. Alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in €
3.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 17/04/2018
carenza di prove;