Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20258 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20258 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUGLIELMI GUGLIELMO nato il 28/04/1992 a ANDRIA

avverso la sentenza del 08/01/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 17/04/2018

N. 33049-0
I

FATTO e DIRITTO

1. Guglielmi Gugliemo – condannato per i reati di cui agli artt. 624-625 n. 4
– 628 cod. pen. – ha proposto, in proprio, ricorso per cassazione contro la
sentenza in epigrafe deducendo:
1.1. errata qualificazione giuridica dei fatti addebitatigli come furti aggravati

reso colpevole del reato di truffa;
1.2. insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 4 cod. pen. essendo
stati i fatti commessi con modalità semplici;
1.3. errata qualificazione giuridica del fatto addebitatogli come rapina in
quanto l’intenzione della sottrazione maturò dopo la spinta e la fuoriuscita del
telefono dal giubbotto: esso ricorrente, infatti, non poteva prevedere che, alla
sua spinta, sarebbe conseguita l’uscita del telefono dalla tasca dela persona
offesa.

2.

Il ricorso è inammissibile essendo manifestamente infondate tutte le

censure dedotte in quanto:
Ad 1.1. – 1.2.: la condotta tenuta (farsi consegnare dalle persone offese i
telefonini con un raggiri per poi impossessarsene) va ritenuta furto aggravato
dalla destrezza alla stregua del seguente principio di diritto: «In tema di furto, la
circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in
essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta
caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a
sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, non
essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non
provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore
medesimo»: SSUU 34090/2017 rv. 270088;
Ad 1.3.: correttamente è stato ritenuto il reato di rapina perché la violenza
(avere spinto la persona offesa facendola cadere a terra) era proprio finalizzata
all’impossessamento del telefono.

3.

In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma

dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa

in quanto, essendosi impossessato dei telefonini con artifizi e raggiri, al più si era

delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativannente in C 3.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Così deciso il 17/04/2018

y

Il Consigliere est lisore
Geppino Rago

Il Presidente
Dfnenico Gallo

a favore della Cassa delle Ammende.

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