Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20257 del 17/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20257 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LUNGARO PAOLO nato il 17/06/1988 a MAZARA DEL VALLO
avverso la sentenza del 24/04/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 17/04/2018
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FATTO e DIRITTO
1. Lungaro Paolo, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per
cassazione contro la sentenza in epigrafe, deducendo:
1.1. la violazione dell’art. 648 cod. pen. per non avere la Corte
adeguatamente motivato in ordine all’elemento psicologico;
1.2. l’errata qualificazione giuridica del fatto: ricettazione invece che
acquisto di cose di sospetta provenienza ex art. 712 cod. pen.;
la suddetta attenuante.
2.
Il ricorso è inammissibile essendo tutte le suddette censure
manifestamente infondate posto che:
Ad 1.1.: la Corte ha ampiamente motivato sul punto conformandosi anche
alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale la mancata o
inattendibile giustificazione del possesso del bene ricettato costituisce indizio
valutabile negativamente;
Ad 1.2.: riconosciuta la sussistenza dei requisiti del delitto di ricettazione
resta escluso a monte la possibilità di configurare il reato di cui all’art. 712 cod.
pen.;
Ad 1.3.: la motivazione addotta sul punto dalla Corte è amplissima congrua
e coerente con gli evidenziati fattuali e quindi incensurabile in questa sede.
3. Alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
3.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 17/04/2018
Il Consigliere este sore
Il Presidente
Geppino Rago
Phenico Gallo
1.3. la violazione dell’art. 62 bis cod. pen. per non avere la Corte concesso