Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20256 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20256 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BERTULETTI LUCA PAOLO nato il 06/08/1964 a BERGAMO

avverso la sentenza del 04/04/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 17/04/2018

N. 23361-0:

FATTO e DIRITTO

1. Bertuletti Luca Paolo, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione
contro la sentenza in epigrafe, deducendo la violazione dell’art. 163 cod. pen.,
per non avere la Corte adeguatamente motivato in ordine alla mancata
concessione della sospensione condizionale della pena pur sussistendone i
presupposti.

infondata posto che la Corte ha motivato il rigetto del beneficio sia perché
l’imputato aveva «già goduto di varie sospensioni condizionali della pena», sia in
fatto non potendosi esprimere una prognosi favorevole in considerazione della
negativa personalità del ricorrente.

3. Alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
3.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 17/04/2018
Il Consigliere este sore
Geppino Rago

Il Presidente
Do enico Gallo

4-9

C-02

fe..-eeo

2. Il ricorso è inammissibile essendo la suddetta censura manifestamente

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