Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20255 del 28/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20255 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROTA LAURA FAUSTA N. IL 27/09/1972
avverso la sentenza n. 4809/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
23/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 28/04/2015

R.G. 21251/2014

Considerato che:
Rota Laura Fausta ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano
del 23/10/2013, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del
26/2/2013, riduceva la pena inflitta ad anni uno e mesi sei di reclusione ed C
750,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 628 commi 1 e 3 n. 1 cod. pen.,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc.

all’affermazione di penale responsabilità dell’imputata in ordine al reato a lei
ascritto alla luce dellesloglianze mosAe con l’atto di appello. L 49949 : L< coLi ceaktCP elke uul eij2 LILA et.£4.0Z.- ixelyo Nel ricorso viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l'esistenza di un logico apparato argonnentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell'imputata in ordine al fatto ascrittole; segnatamente viene dato atto che la ricorrente si trovava a bordo dell'autovettura dalla quale era sceso il complice e quindi aveva avviato il motore quando costui aveva desistito dalla commissione della rapina. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità ((Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074). Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l'impugnazione; ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, 28 aprile 2015 DEPOS!TATA pen.; deduce I la mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo

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