Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20255 del 04/05/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20255 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Prodi Giuseppe, n. Brindisi 21.4.1997
avverso la sentenza n. 02/18 della Corte d’Appello di Lecce del 16/03/2018

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
R. Aniello, che ha concluso per l’inammissibilità;
sentito il difensore del ricorrente, avv. Andrea R. Castaldo, che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 04/05/2018

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Lecce ha disposto la consegna di Giuseppe Prodi all’autorità giudiziaria tedesca, che l’ha richiesta in forza
di mandato di arresto europeo del 13/12/2017 emesso dalla Procura della Repubblica di Offenburg, sulla base di mandato di cattura nazionale del 12/12/2017
spiccato, fra gli altri, per i reati di concorso in furto aggravato, tentato e consumato, in danno di due erogatori automatici di denaro commessi nella notte del
08/06/2017 in concorso con altri tre cittadini italiani e con impiego di esplosivo
nonché di dispositivi (cd. Piedi di corvo) atti a lacerare i pneumatici delle auto

2. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione i difensori
del Prodi, che deducono l’inosservanza dell’art. 17, comma 4 I. n. 69 del 2005
nonché difetto di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto sussistenti i
gravi indizi di reità, richiamando pedissequamente il contenuto del mandato di
arresto europeo e reputato sufficiente allo scopo la chiamata in correità del concorrente Giulio Molignini nonché i dati di viaggio dell’imputato acquisiti agli atti
del procedimento.
L’asserita lacunosità degli elementi di valutazione in possesso della Corte territoriale sarebbe dimostrata sia dalla mancata trasmissione dell’atto contenente la
confessione del predetto Giulio Molignini sia dall’omessa specificazione dei dati di
viaggio riferibili al consegnando che dovrebbero essere stati acquisiti dagli inquirenti tedeschi ma non vengono esplicitati nel mandato d’arresto europeo, sì da
non potersi valutare, quanto al primo elemento, l’esistenza di eventuali motivi di
astio o di risentimento tra i soggetti coinvolti e quanto al secondo, l’effettivo
coinvolgimento del Prodi nella preparazione ed esecuzione dei reati.
A fronte di siffatto materiale indiziario la Corte d’appello avrebbe, invece, dovuto richiedere allo Stato richiedente informazioni integrative ai sensi dell’art. 16
I. n. 69 del 2005 al fine di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
a carico del Prodi, indispensabili ai sensi dell’art. 17, comma 4 I. cit. per disporne la consegna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato
inammissibile.

2. Il mandato d’arresto europeo trasmesso dall’autorità giudiziaria tedesca
opera in realtà una minuziosa descrizione delle condotte costituenti reato, dando

della Polizia postesi all’inseguimento degli autori dell’azione criminosa.

conto non solo delle relative modalità esecutive (uso di autovettura recante targa
rubata, impiego di miscela di gas con dispositivo di accensione prodotto in
proprio dai malviventi, forzatura dello sportello automatico in località Waldkirch
senza impossessamento dei vani di erogazione del denaro, forzatura dello sportello in località Lahr-Sulz con apprensione della somma di € 40.000, impiego dei
congegni insidiosi cd. piedi di corvo al fine di ostacolare, con successo, l’inseguimento da parte delle auto della polizia) ma arche del ruolo attivo in esse svolto
dal Prodi (addetto all’impiego della miscela esplosiva e dispensatore dei congegni

posteriore).
Tale analitica ricostruzione degli eventi delittuosi non può, su di un piano di
mera inferenza logica, che poggiare necessariamente sul contenuto delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese uno dei compartecipi all’azione criminosa
(il citato Giulio Molignini) e sui riscontri operati dagli inquirenti tedeschi sia con
riferimento alla materialità delle condotte (ricognizione dei luoghi) sia alla presenza del Prodi in Germania alla data della consumazione dei reati, presenza tra
l’altro neppure smentita dalle dichiarazioni, pur complessivamente negatorie, da
lui stesso rese in sede di interrogatorio nell’ambito della procedura di consegna
(‘Sono stato in Germania ai primi di giugno dello scorso anno insieme a mio zio
Molignini Teodoro per acquistare un furgone. Abbiamo effettuato un viaggio in
andata in aereo pernottando due giorni nei dintorni di Lahr’).
Tanto appare sufficiente, secondo il Collegio, a dare dimostrazione della sussistenza di un compendio indiziario ritenuto dall’autorità giudiziaria tedesca
seriamente riferibile alla persona richiesta in consegna, talché la pretesa del
ricorrente di far svolgere all’autorità giudiziaria italiana un approfondimento
valutativo in ordine alla gravità del quadro incliziario medesimo trova insormontabile ostacolo nella costante giurisprudenza ii questa Corte di Cassazione sul
tema secondo cui (per tutte e ultima in
ordine cronologico di massimazione v. Sez. 6, n. 28281 del 06/06/2017, Mazza,
Rv. 270415).

4. Alla dichiarazione d’inammissibilità della impugnazione segue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una
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insidiosi) e finanche del posto da lui occupato all’interno del veicolo (sul sedile

somma in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare nella
misura di C 2.000,00 (duemila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle am-

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5 I. n. 69
del 2005.

Così deciso, 04/05/2018

Il consigliere Os
Orla, dò Vil

Il Presidente
Stefano Mogini

mende.

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