Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20254 del 28/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20254 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ORLANDI ALESSIO N. IL 25/04/1978
avverso la sentenza n. 1734/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 10/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 28/04/2015
R.G. 21137/2014
Considerato che:
Orlandi Alessio ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila del 10/12/2012
confermativa della sentenza del Tribunale di Pescara del 23/2/2010, con la quale è stato
condannato alla pena di anni due di reclusione ed € 400,00 di multa per il reato ascritto di cui
agli artt. 110, 628 commi 2 e 3 n. 1 cod. pen. chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che <
Pace, Rv. 207648). Viceversa nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si
dà atto delle risultanze istruttorie che hanno condotto all’affermazione di penale responsabilità
dell’imputato in ordine al reato allo stesso ascritto.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in € 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 28 aprile 2015
Il crigliere estensore
Il Presidente
606, comma 1, lett. e); deduce la mancanza di motivazione.