Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20254 del 04/05/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20254 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Markuns Emils, nato a Riga (Lettonia) il 13/07/1990

avverso la sentenza del 09/03/2018 della Corte di appello di Lecce

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.
RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Lecce
disponeva la consegna, richiesta dalle autorità giudiziarie lettoni con mandato di
arresto europeo, di Emils Markuns, al fine dell’esecuzione della pena di cinque
anni di reclusione, inflitta al predetto con sentenza irrevocabile del 18 giugno
2016 per il reato di acquisto e cessione di stupefacenti.

Data Udienza: 04/05/2018

2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il
difensore dell’interessato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui
all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.:
– violazione di legge (art. 1 della I. n. 69 del 2005) e vizio di motivazione, in
relazione alla prova della irrevocabilità della sentenza di condanna posta a
fondamento della richiesta di consegna (l’attestazione “entrata in vigore”,
riportata in calce alla sentenza lettone, non corrisponderebbe alla irrevocabilità

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Il ricorrente non tiene conto che già questa Corte ha affermato, in tema
di mandato di arresto europeo, che una volta che l’autorità di emissione ha
affermato — come nella specie – che, secondo le norme interne, la sentenza di
condanna a carico del soggetto di cui si chiede la consegna è divenuta esecutiva,
non spetta all’autorità giudiziaria italiana sindacare sulla base di quali
presupposti normativi dell’ordinamento dello Stato di emissione sia stata
affermata la esecutività della sentenza di condanna (per tutte, Sez. 6, n. 46223
del 24/11/2009, Pintea, Rv. 245449).
Pertanto, l’accertamento richiesto dal ricorrente, oltre ad essere meramente
esplorativo, si presentava viepiù ultroneo rispetto alle indicazioni già fornite dallo
Stato di emissione nel mandato di arresto europeo.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
siano stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di duemila euro, in favore della cassa delle
ammende.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito.

della stessa).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle
ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui di cui all’art. 22, comma 5,

Così deciso il 04/05/2018.

legge n. 69/2005.

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